Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 per l’introduzione di materiali in legno provenienti da paesi terzi

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Dal 1 marzo 2021 è entrato in vigore il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari da alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale. Il nuovo Regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 .

Tutti i prodotti specificati di cui all’allegato del link sottostante dovranno essere inseriti su Traces nt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0127&qid=1614283547644

In particolare il materiale da imballaggio dovrà soddisfare le prescrizione dell’art.43 del regolamento UE 2019/2031:

1.Il materiale da imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo o no è introdotto nel territorio dell’Unione solo se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati ed è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all’allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»); b) su di esso è stato applicato il marchio di cui all’allegato 2 dell’ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a). Il presente paragrafo non si applica al materiale da imballaggio di legno oggetto delle esenzioni previste dall’ISPM n. 15.

Sarà quindi obbligatorio l’inserimento del DSCE (documento sanitario comune di entrata) con le consuete modalità e competenze (come da tariffa), allegando copia polizza, non è previsto il RUOP nell’anagrafica gli importatori ed il pagamento è previsto solo per le spedizioni soggette a controllo.

I controlli previsti saranno effettuati con una frequenza non inferiore al 15 per cento delle spedizioni.

Le spedizioni non individuate per il controllo saranno convalidate senza alcun pagamento (Bulk validation) analogamente a quanto previsto per l’allegato XI B del Regolamento 2019/2072.

 

Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina contatti 

siamo a disposizione per ogni richiesta specifica.

 

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