CustomsNEWS // Sostanze Chimiche. Obbligatorietà delle informazioni complementari

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L’Agenzia delle Dogane ha comunicato con TAR N. 2023 – 011 dell’8 febbraio 2023 che, a decorrere dal 10 febbraio 2023, a riguardo dell’immissione in libera pratica relativa alle sostanze chimiche di cui alla colonna 1 dell’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) diventa obbligatorio fornire informazioni complementari all’interno della dichiarazione doganale.

Pertanto, l’operatore economico che intende effettuare l’importazione di tali sostanze deve indicare nella dichiarazione doganale i seguenti codici:

  • Y106: i prodotti importati figurano nella colonna 1 dell’allegato XVII e rispettano le restrizioni REACH definite nella colonna 2 del medesimo allegato.
  • Y110: i prodotti importati sono esenti dalle restrizioni REACH ex art. 67, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) 1907/2006; risultano esenti le sostanze nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici (l’allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo scientifici. L’allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione) e le sostanze in prodotti cosmetici  quali definiti nella direttiva 76/768/CEE.
  • Y113: i prodotti importati non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006.

Occorre portare all’attenzione che, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 sono previste sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14 settembre 2009, n.133.

In relazione all’illecito commesso, le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere dirette agli attori della catena di approvvigionamento, tra i quali figurano: fabbricante, rappresentante esclusivo, importatore, dichiarante, fornitore di sostanza e/o preparato, distributore, utilizzatore a valle, datore di lavoro e titolare di un’autorizzazione.

Tali sanzioni pecuniarie prevedono un minimo di 2000 euro e un massimo di 90.000 euro.

Le sanzioni penali possono essere indirizzate a: fabbricante, rappresentante esclusivo, importatore, utilizzatore a valle e si applicano in caso di violazione in materia di sostanze soggette ad autorizzazione e/o restrizione. Tali reati sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 14 settembre 2009 n.133, non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel medesimo decreto.

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