Customs NEWS // Sanzioni UE verso la Russia. Decimo pacchetto [regolamento UE 2023/427] del 25.02.2023

Sabato 25 febbraio, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuove misure restrittive verso la Russia (c.d. “decimo pacchetto”).

Nello specifico, ad integrazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 833/2014, il Regolamento (UE) 2023/427 ha introdotto, tra le altre cose, nuove restrizioni di carattere merceologico.

Per quanto riguarda le restrizioni all’import, come supplemento dell’allegato XXI è stata aggiunta la “parte C” al cui interno sono stati introdotti i codici NC 2712 (vaselina, paraffina ecc.), 2713 (coke di petrolio, bitume di petrolio ecc.), 2714 (bitumi e asfalti naturali), 2715 (mastici bituminosi), 2803 (carbonio) e 4002 (gomma sintetica).

Per i beni elencati, i divieti all’importazione non si applicano all’esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti ad eccezione dei beni identificati dai codici NC 2803 e 4002 per cui le importazioni sono limitate ad un contingente tariffario.

Relativamente alle restrizioni all’export, sono state inserite nuove categorie di beni:

  • che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza (i.e. “quasi duali”) di cui all’allegato VII del Regolamento (UE) 833/2014 (es. terre rare, circuiti integrati elettronici);
  • del settore dell’aviazione e aerospaziale di cui all’allegato XI -parte D (es. turboreattori, turbopropulsori);
  • e ad uso industriale di cui all’allegato XXIII -parte C (es. prodotti laminati piatti di ferro o di acciai, turbine a vapore) del medesimo Regolamento.

Per quanto concerne le nuove categorie di prodotti inserite negli allegati XI e XXIII, ad eccezione di alcuni, i divieti all’esportazione non si applicano, fino al 27 marzo 2023, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

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In considerazione delle sanzioni sia amministrative che penali applicabili in caso di inosservanza si raccomanda la massima attenzione. 

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