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Consulenza doganale

L’Agenzia delle Dogane semplifica manutenzione e refitting di imbarcazioni extra-Ue. Approfondiamo la notizia.

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L’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti istruzioni in relazione ai regimi di ammissione temporanea e perfezionamento attivo di imbarcazioni da diporto extra-Ue, volte a razionalizzare e semplificare le procedure operative e ridurre gli oneri amministrativi in capo agli operatori del settore (Circ. AD 27 maggio 2022 n. 20/D).

Con l’obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti doganali e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui cantieri navali italiani l’Agenzia delle dogane ha illustrato le procedure da seguire per l’introduzione nel territorio dell’Unione europea di imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra-UE, finalizzata all’esecuzione, presso i medesimi cantieri, di operazioni di manutenzione e refitting.

Vi invitiamo a leggere l’approfondimento a cura dell’Avvocato Serena Pellegri, che si occupa delle soluzioni di Consulenza doganale per i Clienti della Laghezza SpA, pubblicato da MEMENTOPIU

I nostri doganalisti sono inoltre sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni > studiolaghezza@laghezza.com

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione e gli aspetti legati agli adempimenti contabili

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Sono state pubblicate sul sito ADM la determinazione direttoriale, la n. 234367/RU del 03/06/2022, e la circolare, la n. 22/2022 del 06/06/2022, molto attese ed importanti per il tema della reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione e che trattano, tra gli altri, aspetti importanti legati agli adempimenti contabili.

Il processo di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento ad oggi coinvolge le sole operazioni di importazione (messaggi H1 – H5) e recepisce il principio disposto dall’art. 6, punto 1, del CDU, il quale stabilisce che “…Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. …”.
Dal prossimo 09 giugno per le dichiarazioni doganali di importazione, i messaggi IM sono sostituiti dai tracciati H1 – H5 ed H7, e per la loro identificazione non sono più utilizzati il codice ufficio, il registro, il numero della dichiarazione, il CIN e la data ma solamente il Master Reference Number (MRN).
Le dichiarazioni di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia, firmate digitalmente, acquisite e registrate dal sistema stesso ed assumono piena efficacia nel completo rispetto dei principi previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale e dalla normativa doganale unionale; quest’ultima, non prevede l’utilizzo di un formulario cartaceo.
Gli operatori economici hanno, però, la necessità di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA e, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta all’atto dell’importazione, registrare le relative bollette;  ADM, per consentire l’esercizio di tale diritto, concluso lo svincolo delle merci e contestualmente ad esso, mette a disposizione degli operatori un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale. Il modello del documento è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate.
Gli importatori e i dichiaranti/rappresentanti possono quindi reperire tale prospetto, relativo a ciascuna dichiarazione doganale di importazione, nell’area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli (PUDM), le cui modalità di accesso ed utilizzo allo scopo, al momento, non sono ancora note e saranno oggetto di pubblicazione sul sito ADM.

Per ulteriori informazioni riguardo tutte le novità in materia doganale e per soluzioni di Consulenza doganale personalizzate, affidatevi ai professionisti di Laghezza SpA>> studiolaghezza@laghezza.com

Laghezza SpA rilancia sulle attività di Consulenza doganale offerta ai Clienti che operano sui mercati internazionali

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Laghezza SpA incorpora Studio Laghezza e consolida la propria posizione di leadership nelle soluzioni di consulenza e di assistenza offerte ai Clienti che operano sui mercati internazionali.

La decisione di integrare Studio Laghezza e di porre la consulenza al centro dell’offerta di servizi doganali, rappresenta per Laghezza SpA un vero e proprio cambio di prospettiva.

Grazie al team di doganalisti, avvocati specializzati e commercialisti che operano al proprio interno, Laghezza adotta un approccio innovativo basato sull’analisi preventiva e strategica delle necessità doganali dei Clienti, per poi proporre soluzioni ad hoc. Queste soluzioni sono tradotte in pratica attraverso l’assistenza all’ottenimento di certificazioni e autorizzazioni quali AEO, perfezionamento attivo e passivo, luogo approvato etc… e la successiva operatività doganale svolta su tutti i principali porti/interporti/aeroporti italiani, nonché presso le sedi dei Clienti.

L’obiettivo di questo approccio è quello di affiancare la clientela nell’ottimizzazione dei flussi logistici, al fine di conseguire risparmi in termini di oneri doganali, costi e tempi di sdoganamento.

La presenza all’interno del team di doganalisti e avvocati con esperienza internazionale consente una programmazione che non si limita alle sole attività svolte in Italia, ma fornisce soluzioni che riguardano la supply chain nel suo complesso.

Laghezza SpA svolge inoltre un’attenta analisi per quanto riguarda la corretta classificazione delle merci e l’origine delle stesse, minimizzando quindi qualsiasi rischio di carattere doganale, essendo peraltro pronta a gestire, attraverso i propri professionisti, qualsiasi tipo di contenzioso doganale e fiscale.

Con l’incorporazione di Studio Laghezza, Laghezza SpA si pone quindi come unico interlocutore per la Clientela su tutta la filiera doganale, operando in stretta connessione con Spedizionieri internazionali e Compagnie di navigazione, ai quali offre anche i propri servizi di trasporto e logistica distributiva ed integrata.

‘Il Luogo approvato’. Come un’Azienda può sdoganare le merci presso la propria sede e quali sono i vantaggi

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Tra le più importanti semplificazioni doganali a disposizione delle Aziende rientra l’autorizzazione allo sdoganamento presso luogo approvato/in house che consente al soggetto autorizzato dall’Amministrazione Doganale preposta la possibilità di presentare le merciin importazione o in esportazione, in un luogo diverso dagli spazi doganali e di sdoganarle direttamente presso la propria sede o in luoghi designati e autorizzati per la ricezione/spedizione della merce.

L’ottenimento di Luogo approvato consente all’Azienda di poter beneficiare di molti vantaggi, quali la possibilità di gestire in autonomia lo sdoganamento delle merci e soprattutto di poterlo fare nei propri spazi e/o magazzini.

Tutti i vantaggi, le procedure e la documentazione necessaria per l’ottenimento del Luogo approvato sono elencate nella nostra Presentazione > Presentaz_LUOGO APPROVATO_Laghezza 

Laghezza SpA è sempre a disposizione per seguirvi nelle pratiche di autorizzazione per l’ottenimento di Luogo Approvato e nell’espletamento delle  successive operazioni doganali.

Per informazioni non esitate a contattare i nostri uffici>

tel. > (+39) 0187. 597.1

e.mail > info@laghezza.com / dogana@laghezza.com

Il Consiglio UE [Regolamento 2022/576 ] impone il quinto pacchetto di sanzioni economiche e finanziarie

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Il Consiglio dell’Unione Europea, con il regolamento (UE) 2022/576 dell’8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 833/2014, ha deciso di imporre un quinto pacchetto di sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia.

Con riferimento agli scambi di merci segnaliamo in particolare il divieto:

  • di acquistare, importare o trasferire nell’UE, direttamente o indirettamente, se originari della Russia o esportati dalla Russia:

>   beni elencati nell’allegato XXI del reg. (UE) 833/2014 (tra cui crostacei, caviale, cementi idraulici, concimi, pneumatici, lavori di cemento, vetro, damigiane, bottiglie etc…);

>   carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII del reg. (UE) 833/2014;

  • di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia:

>   carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato XX del reg. (UE) 833/2014;

>   beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell’allegato XXIII del reg. (UE) 833/2014;

  • a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia (o Bielorussia) di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito;
  • a partire dal 16 aprile 2022, di accesso ai porti nel territorio dell’UE a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera russa.

Da notare inoltre le modifiche agli allegati VII (beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia), X (beni adatti all’uso nella raffinazione del petrolio), XVII (prodotti siderurgici) e XVIII (beni di lusso) del reg. (UE) 833/2014.

Tali restrizioni vanno ad aggiungersi a quelle già imposte, oltre che dal regolamento (UE) 2022/328:

  • dal regolamento (UE) 2022/394 del 9 marzo 2022 in relazione ai beni e alle tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI del reg. (UE) 833/2014;
  • dal regolamento (UE) 2022/428 del 15 marzo 2022 in relazione ai prodotti siderurgici e ai beni di lusso elencati rispettivamente negli allegati XVII e XVIII del reg. (UE) 833/2014.

Le stesse, preme ricordare, hanno ad oggetto non solo i beni e le tecnologie in sé considerati ma anche determinate prestazioni di servizi ad essi connesse, così come individuate dai regolamenti, e sono suscettibili di esenzioni, anch’esse puntualmente dettagliate all’interno dei medesimi (es. esenzioni “contrattuali”)

In considerazione delle sanzioni sia amministrative che penali applicabili in caso di inosservanza, lo si ribadisce, si raccomanda la massima attenzione.

I professionisti di Studio Laghezza possono offrire la loro consulenza in materia doganale su tutti i temi più attuali e rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento fosse necessario.

info > info@studiolaghezza.com

A partire dal 1° aprile 2022 / Stop alla previdimazione dei certificati EUR.1, EUR.MED ed A.TR

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L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 29 marzo scorso, ha ridefinito le procedure di rilascio e di controllo dei certificati EUR.1, EUR.MED ed A.TR, chiarendo che dal 1° aprile 2022 non sarà più possibile avvalersi della “semplificazione procedurale” della previdimazione.

Più in particolare, la richiesta ed il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale, secondo le procedure già stabilite dalla determinazione direttoriale del 21 gennaio 2021, e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità:

1) procedura ordinaria

2) procedura “facilitata”

3) procedura full digital

 

Procedura ordinaria

Utilizzando la procedura “ordinaria” il soggetto esportatore richiede il certificato indicando nella casella 44 della dichiarazione di esportazione uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della citata determinazione direttoriale (26YY per l’EUR.1; 27YY per l’A.T.R.; 28YY per l’EURMED).

Dopo il download e la stampa del certificato, lo stesso deve essere presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma.

 

Procedura facilitata

La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore:

  • inserisce nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, oltre al codice documento previsto per la richiesta del certificato (v. sopra), il codice documento nazionale 35YY;
  • stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti AEO che siano titolari di autorizzazione al luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione, oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

Il medesimo soggetto è inoltre tenuto – a fine giornata o, al massimo, entro il giorno seguente – a restituire una copia (“velina”) dei formulari adoperati, unitamente a quelli eventualmente non utilizzati.

 

Procedura full digital

La procedura full digital, invece, al momento può essere utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che si applica, dal 1°marzo 2021 al 28 febbraio 2023, in via sperimentale, per la richiesta ed il rilascio dei certificati EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Svizzera.

 

In ogni caso, come ribadito nella Circolare, l’operatore economico rimane responsabile della regolarità e della veridicità di tutte le dichiarazioni da esso rilasciate nell’ambito delle sopradescritte procedure.

 

Alla luce di tali indicazioni, è di indubbia rilevanza strategica che gli operatori economici acquisiscano, oltre che lo status di AEO, lo status di esportatore autorizzato (“EA”) e/o registrato (“REX”), per poter dichiarare l’origine della merce direttamente in fattura o su altro documento commerciale e così evitare eventuali ritardi o blocchi nei traffici commerciali.

DL n. 21 del 21 marzo 2022 // Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina

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Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022

Il Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, introduce importanti novità in tema di esportazioni dall’UE.

L’art. 30 del Decreto prevede infatti che le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche, da individuarsi con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, hanno l’obbligo di notificare una informativa completa dell’operazione, almeno dieci giorni prima dell’avvio della stessa, ai suddetti Ministeri.

Costituiscono materie prime critiche, come chiarito dal medesimo articolo, anche i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia. Pertanto, anche a gli stessi, a far data dal 22 marzo 2022, si applica l’obbligo di notifica di cui sopra.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi il suddetto obbligo di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Le suddette misure si applicano fino al 31 luglio 2022.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni >> info@laghezza.com

Customs NEWS // Proroga al prossimo 8 giugno del messaggio ‘IM’ per le dichiarazioni di importazione

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con avviso del 22 marzo 2022, “in considerazione delle richieste pervenute dalle Associazioni, vista la complessità del nuovo sistema e tenuto conto degli esiti del monitoraggio dello scambio dei messaggi nella piattaforma di accoglienza” ha comunicato che “il termine di utilizzo del messaggio IM è prorogato fino all’8 giugno 2022, limitatamente ai casi in cui gli operatori economici del settore non abbiano completato il processo di adeguamento alla nuova modalità dichiarativa attraverso i messaggi di importazione H1 – H7″.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni>> info@laghezza.com

Avviso proroga 22.03.2022

 

Laghezza SpA, Partner unico di riferimento in Italia per tutti i servizi e le attività doganali. Partiamo dalle nostre keyword

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Laghezza SpA è una società italiana indipendente che offre servizi certificati di Assistenza e Consulenza doganale in tutta Italia. 

La divisione Dogana rappresenta il core business di un’Azienda leader a livello nazionale, che si propone come partner unico di riferimento per tutte le attività in ambito doganale.

Scopriamo insieme alcuni buoni motivi per scegliere i nostri Servizi di Assistenza e Consulenza in ambito doganale, partendo da alcune parole chiave:

Esperienza

Laghezza SpA è erede della storica professionalità di un’Azienda specializzata nei servizi di Agenzia marittima e Spedizioniere doganale fin dagli anni ’70 [scopri di più]

Innovazione e Digitalizzazione

Forte della propria esperienza e grazie ad un’innovativa visione imprenditoriale Laghezza SpA ha investito in innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di offrire servizi di assistenza doganale sempre più veloci, precisi ed efficienti.

Professionalità

Un’attenzione particolare è riservata alla selezione del personale.

I nostri addetti alle operazioni doganali sono dinamici, affidabili e specializzati. Al loro fianco responsabili di settore e un team di Doganalisti di grande esperienza.

Network

E’ la rete capillare di uffici, adibiti all’assistenza doganale e costantemente connessi con la Sede Centrale, che si è sviluppata in questi anni nei più importanti e strategici nodi logistici d’Italia (porti, interporti, aereoporti) [scopri di più]

Advisory

Offriamo consulenza e formazione in materia di procedure doganali ad aziende che operano sul mercato internazionale.

Un supporto completo e personalizzato in ambito doganale che permette ai nostri clienti di studiare nuove strategie per migliorare l’efficienza dei processi, nel rispetto delle regolamentazioni più attuali. [scopri di più]

Certificazioni

Per la qualità dei Servizi offerti Laghezza SpA ha ottenuto, fin dal 2011 e recentemente rinnovate, le Certificazioni ISO e AEO [scopri di più]

AL Customs

L’area riservata ai Clienti nel nostro portale che permette di monitorare e gestire in tempo reale le operazioni doganali [scopri di più]

Flessibilità

E’ una caratteristica importante, che ci permette di offrire soluzioni personalizzate e di studiare strategie su misura per grandi e più piccole realtà. Una caratteristica che dobbiamo alla professionalità dei nostri dipendenti e alla loro competenza trasversale.

 

Questo e molto altro  alimenta il nostro lavoro, che svolgiamo con grande competenza, energia e passione.

Per conoscere meglio tutti i servizi in ambito doganale della Laghezza SpA non esitare a contattare:

Laghezza SpA

tel. (+39) 0187. 5971

e.mail Assistenza Dogana > dogana@laghezza.com

e.mail Consulenza doganale > info@studiolaghezza.com

In vigore da luglio le nuove regole per la sorveglianza radiometrica su materiali metallici

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L’articolo 40 del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, c.d. “decreto energia”, riscrive, in parte, l’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla “sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”.

Di particolare interesse è la sostituzione, ad opera del comma 2 dell’art. 40, dell’Allegato XIX del decreto legislativo n. 101 del 2020 con l’Allegato A del citato decreto “energia”.

A tal proposito, mentre la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare non presenta particolari profili di novità rispetto all’originaria formulazione del citato Allegato XIX, diversamente, il nuovo elenco dei prodotti finiti, seppur ancora ampio, ha il pregio di circoscrivere l’ambito di applicazione oggettivo della sorveglianza radiometrica, scongiurando che il 70%-80% delle merci venga assoggettata a controlli, con conseguente paralisi dei traffici.

Ulteriore elemento di novità sono le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica sui prodotti finiti, che si prevede operi su richiesta specifica delle Autorità competenti, indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di livelli di radioattività superiori ai parametri previsti. Inoltre, la sorveglianza potrà operare anche nel caso di attività di controllo effettuata direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei parametri di rischio adottati dalla stessa.

Nessuna modifica sostanziale, rispetto all’originaria formulazione, della sorveglianza radiometrica sui rottami e gli altri materiali metallici di risulta.

Infine, per le merci provenienti da Stati terzi, può essere accettata, in regime di reciprocità e in luogo dell’attestazione di cui all’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, una dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei materiali. A tal fine, il Ministero della Transizione Ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata.

I professionisti dello Studio Laghezza possono offrire la loro consulenza in materia doganale su tutti i temi più attuali e rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento fosse necessario.