L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 29 marzo scorso, ha ridefinito le procedure di rilascio e di controllo dei certificati EUR.1, EUR.MED ed A.TR, chiarendo che dal 1° aprile 2022 non sarà più possibile avvalersi della “semplificazione procedurale” della previdimazione.
Più in particolare, la richiesta ed il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale, secondo le procedure già stabilite dalla determinazione direttoriale del 21 gennaio 2021, e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità:
1) procedura ordinaria
2) procedura “facilitata”
3) procedura full digital
Procedura ordinaria
Utilizzando la procedura “ordinaria” il soggetto esportatore richiede il certificato indicando nella casella 44 della dichiarazione di esportazione uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della citata determinazione direttoriale (26YY per l’EUR.1; 27YY per l’A.T.R.; 28YY per l’EURMED).
Dopo il download e la stampa del certificato, lo stesso deve essere presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma.
Procedura facilitata
La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore:
- inserisce nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, oltre al codice documento previsto per la richiesta del certificato (v. sopra), il codice documento nazionale 35YY;
- stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.
L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti AEO che siano titolari di autorizzazione al luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione, oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.
Il medesimo soggetto è inoltre tenuto – a fine giornata o, al massimo, entro il giorno seguente – a restituire una copia (“velina”) dei formulari adoperati, unitamente a quelli eventualmente non utilizzati.
Procedura full digital
La procedura full digital, invece, al momento può essere utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che si applica, dal 1°marzo 2021 al 28 febbraio 2023, in via sperimentale, per la richiesta ed il rilascio dei certificati EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Svizzera.
In ogni caso, come ribadito nella Circolare, l’operatore economico rimane responsabile della regolarità e della veridicità di tutte le dichiarazioni da esso rilasciate nell’ambito delle sopradescritte procedure.
Alla luce di tali indicazioni, è di indubbia rilevanza strategica che gli operatori economici acquisiscano, oltre che lo status di AEO, lo status di esportatore autorizzato (“EA”) e/o registrato (“REX”), per poter dichiarare l’origine della merce direttamente in fattura o su altro documento commerciale e così evitare eventuali ritardi o blocchi nei traffici commerciali.